Una bella notizia: l’associazione Libertà Eguale, in coerenza con la propria elaborazione, dal 1999 in materia di giustizia, è stata ammessa a partecipare alle trasmissioni sulla base della normativa della par condicio, equiparata quindi ai vari comitati.
Nel frattempo, il quotidiano “Il Riformista”, invita a mandare adesioni di coloro che da sinistra votano Sì alla mail “riformistiperilsi@gmail.com”.
“Vademecum separazione delle carriere – Sinistra per il Sì”
“Dopo le prime settimane di dibattito sulla riforma che introduce la rigida separazione delle carriere fra magistrati giudicanti e magistrati inquirenti, è necessario puntualizzare un aspetto decisivo dell’intera discussione, che si fonda sulla lettura della VII Disposizione Transitoria della Costituzione. Essa recita così:
«Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.»
In altre parole il costituente aveva già indicato che sarebbe stato necessario riformare l’ordinamento giudiziario per renderlo conforme alla Costituzione del 1948. Lungi dal costituire un qualsivoglia attentato alla Costituzione, come si sente dire in questi giorni, al contrario la legge di revisione costituzionale su cui si vota il 22-23 marzo 2026, è l’ultima tappa di un processo di attuazione della Costituzione stessa, dei suoi principi e della sua lettera, a partire dalla presunzione di non colpevolezza (art. 24.2), e di quella disposizione transitoria. Questa metteva in mora l’ordinamento giudiziario ereditato dallo stato autoritario, proprio in quanto improntato a principi dichiaratamente opposti a quelli pluralisti e antistatalisti della Costituzione repubblicana.
I principi sottostanti l’ordinamento giudiziario ereditato dal fascismo si ricavano del resto con chiarezza dalla lettura della relazione del Guardasigilli Dino Grandi al testo relativo al nuovo (allora) ordinamento giudiziario (v. https://bit.ly/4kloUb4 word e https://bit.ly/4r61Yzm pdf).
Grandi partiva dal primato della sicurezza dello Stato rispetto a libertà e dignità delle persone, e sottolineava la coerenza interna del nuovo ordinamento giudiziario e del nuovo processo voluti dal Regime, basati sul rifiuto della separazione tra poteri e sul rifiuto di un’articolazione pluralista interna del potere giudiziario: due cose che dovevano stare insieme.
«La riforma dell’Ordinamento giudiziario – scriveva Grandi – ha potuto avere decisivo ed efficace impulso solamente dopo che fu definitivamente compiuta la elaborazione legislativa del sistema processuale penale e civile.»
L’unicità delle carriere, funzionale al controllo politico esercitato dal Regime sulla magistratura, era un pilastro ideologico di questo modello: «superata la distinzione, fondamentalmente erronea, tra i ‘poteri’ dello Stato e subentrata la concezione di una differenziazione di funzioni, non sarebbe più concepibile nello Stato moderno una netta separazione tra magistratura requirente, partecipe della funzione esecutiva, e magistratura giudicante, da quella nettamente distinta. Ciò determinerebbe la formazione di veri e propri compartimenti stagni nell’organismo della magistratura, in contrasto con la sostanziale unicità della funzione».
A ciò si aggiungevano ulteriori motivi, giustificati come motivazioni pratiche, ma non neutre, frutto della medesima ideologia anti-pluralista: «La formazione intellettuale professionale del magistrato, lungi dall’esser turbata, è, invece, avvantaggiata dall’esercizio di entrambe le funzioni, che offre modo di perfezionarsi in tutti i campi del diritto», singolarmente riproposte da anni dai fautori della carriera unica in nome della cosiddetta ‘cultura della giurisdizione’.
Noi dobbiamo invece completare la demolizione dell’edificio ordinamentale fascista e attuare pienamente la Costituzione repubblicana rendendo coerente l’ordinamento repubblicano (pluralista e non più monista) col processo delle parti (liberale e personalista) che ha preso il posto di quello inquisitorio.
Si può quindi dire che grazie al Codice di procedura penale Vassalli (1989), dopo la riforma condivisa dell’articolo 111 della Costituzione (1999), secondo la quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale, con questa riforma (il cui punto cardine è la separazione di chi accusa, una parte, e di chi giudica, i terzi imparziali), lo smantellamento definitivo della logica statalista-fascista di Grandi sarebbe finalmente compiuto.
In questo senso diciamo che si tratta di null’altro che della tappa conclusiva e necessaria dell’applicazione rigorosa dei principi della Costituzione del 1948, già segnalata necessaria dalla VII disposizione transitoria.”




